Art. 22.
(Funzioni del consiglio
di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione:

          a) approva il bilancio di esercizio;

          b) approva il programma di attività;

          c) nomina e revoca il direttore generale;

          d) nomina e revoca il direttore artistico;

          e) approva lo statuto e le sue modifiche;

          f) definisce gli obiettivi di gestione economica e finanziaria;

          g) nomina, su indicazione del direttore artistico, un eventuale direttore principale o musicale individuato tra i direttori d'orchestra di maggiore prestigio;

          h) nomina e revoca i dirigenti della fondazione, su proposta del direttore generale;

          i) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito ad altro organo dalla legge o dallo statuto.

      2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano il direttore generale e il direttore artistico senza diritto di voto.

      3. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.